Il ritratto fotografico è arte (opera d'ingegno creativo)

Pubblicato il da assoautori

Siamo ad un punto di svolta, a seguito della sentenza della corte di giustizia europea C-145/10 è stato esplicitata quale interpretazione debba essere data alla fotografia.

 

Per gli autori fotografi era già evidente che la fotografia fosse arte come ogni altra, ma in Italia per prassi e a seguito delle leggi di natura censoria del periodo fasciasta la fotografia ritrattistica rischiava di vedersi negati i diritti riconosciuti invece a tutte le altre arti.

 

I motivi erano semplici, se una seppur magnifica opera realizzata su commissione da un fotografo era opinabile potesse essere vista come fotografia semplice, non aveva la stessa tutela di una qualsiasi altra opera artistica e si trovava il modo di ottenerla senza pagare quanto pattuito. Spesso pur di non pagare un artista si ricorreva a vere e proprie calunnie o diffamazioni e chiaramente cadevano tutte nel momento in cui si consegnava il lavoro senza saldarne il compenso. A questo paradosso tutto italiano si aggiungeva il fatto che fare fotografia veniva vista come una qualunque altra attività d'impresa. L'interpretazione professionale è innegabile solo per chi dimostra alcuna creatività svolgendo automaticamente un compito assegnatogli, in quanto telecomando umano per lo scatto. Chiaramente data la difficoltà di ottenere risultati con una seppur minima rilevanza artistica per alcuni, questa concezione ha fatto comodo.

 

Fortunatamente è intervenuta una recente sentenza della corte di giustizia europea. Questo tipo di sentenza ha il primato rispetto a una qualunque norma, giurisprudenza o prassi di ogni paese membro. Tra l'altro una tale sentenza ha valenza retroattiva. E' stata necessaria un'ulteriore esplicitazione per i fotografi in quanto sovente con la giustificazione adotta da alcuni paesi come l'Italia per stabilire una durata della protezione dei diritti d'autore meno lunga (fotografia semplice) in alcune arti la si esclude del tutto facendo diventare coattamente un'arte una professione o un impresa commerciale e limitandone di fatto la libertà. Era già evidente leggendo la convenzione di Berna e per prassi storica raccolta in questo sito da Asso Autori: il ritratto fotografico beneficia della stessa tutela conferita a ogni altra opera dal diritto d'autore. Pertanto come vengono definite in Italia le opere protette tra le arti, il ritratto fotografico è un opera d'ingegno di carattere creativo indipendemente sia dal contenuto che dal motivo per cui è stata realizzata o dal fatto che la fotografia sia stata o meno commissionata.

 

Per definirsi opera d'ingegno creativo per una fotografia è sufficiente che anche in un solo elemento di quelli indicati in sentenza siano decisi liberamente dall'autore, chiaramente se l'autore fosse un mero esecutore all'interno di un opera altrui senza apportare nemmeno un minimo di creatività, la fotografia resterebbe semplice. Questa sentenza inverte l'obbligo, nel dimostrare che la fotografia è una fotografia semplice rispetto ad un opera fotografica. In quanto sottolinea che i momenti in cui il fotografo può compiere una libera scelta (che è la creatività nella opera d'ingegno) sono tanti sia prima dello scatto, durante ma anche dopo. Piuttosto una controparte dovrebbe riuscire a dimostrare che non sia seppur minimamente creativa.

 

Pertanto da tale sentenza ogni fotografo è autore salvo dimostrazione del contrario. Tuttavia è bene che l'autore si tuteli con una dichiarazione del committente o in cui il soggetto ritratto riconosca al fotografo la qualità di autore, sottolineando che è lui che ha scelto liberamente pose, luci, inquadrature, sfondi, ecc.

 

In caso di verifica con una tale dichiarazione, il giudice non potrà mai negare la seppur minima creatività dell'opera in quanto i parametri della creatività ora non sono più arbitrari ma determinati. Cioè se il fotografo compie liberamente delle scelte tecniche allora siamo in presenza di un opera fotografica, invece se il fotografo non ha scelto, proposto o indicato nulla ma ha solo premuto il pulsante di una macchina fotografica impostata e fissa su cavalletto e consegnata nuda e cruda, allora non è più opera d'ingegno creativa dell'autore.

 

La sentenza ha posto in evidenza anche un momento che prima spesso non veniva considerato come opera d'ingegno creativo, ma come opera tecnica, parlo dello sviluppo e della stampa. Chiaramente se il fotografo in queste fasi modifica secondo il proprio estro una fotografia, è dimostrazione concreta di creatività. In effetti anche una fotografia di altri o una fotografia semplice su cavalletto con autoscatto, modificata con creatività, ha una mutazione nella sostanza che rende la fotografia semplice un opera fotografica proprio in conseguenza dello sviluppo (anche digitale) o la stampa eseguita. Pertanto anche solo sviluppo e la stampa se fatti con dedizione e creatività e non in maniera automatizzata, è un opera d'ingegno creativo cioè un'arte.

 

Infine grazie a questa sentenza, si chiarisce non solo in campo fotografico l'interpretazione che se ne deve dare, ma chiarisce che in ogni campo delle arti protette e tutelate dalla convenzione di Berna in quanto assimilabili.

In altri termini tutte le arti protette dalla convenzione di Berna, sono opere d'ingegno di carattere creativo.

 

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